Art. 26.
(Entrata in vigore e termine per la istituzione dei tribunali per la famiglia).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, individua e definisce con decreto gli organici delle sezioni specializzate dei tribunali per la famiglia di cui all'articolo 3 e delle relative procure della Repubblica.
      3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i magistrati interessati possono proporre domanda di trasferimento. Entro ulteriori due mesi il Consiglio superiore della magistratura provvede alle relative nomine.
      4. Il Ministro della giustizia provvede affinché le sezioni specializzate dei tribunali per la famiglia siano istituite e operanti entro il termine di cui al comma 5.

 

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      5. A decorrere dal duecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di operare i tribunali per i minorenni di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, e gli affari penali pendenti davanti agli stessi sono trasferiti alla sezione specializzata del tribunale per la famiglia competente.